(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 5 del 16 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e obiettivi La regione Molise, in attuazione delle finalita' e degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, istituito e disciplinato dalla legge n. 833 del 23 dicembre 1978, provvede, nel quadro della programmazione sanitaria regionale alla tutela igienico-sanitaria delle attivita' sportive e agli altri interventi relativi alla medicina dello sport al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: a) prevenzione e correzione delle anomalie fisico-costituzionali e organiche; b) accertamento della idoneita' alla pratica delle attivita' motorie e sportive; c) promozione della educazione sanitaria relativa alla pratica delle attivita' motorie e sportive quale strumento di idoneo sviluppo psico-fisico e di miglioramento dello stato di salute della popolazione; d) tutela e valutazione dello stato di salute degli atleti nel corso dello svolgimento delle varie attivita' sportive nel territorio; e) tutela delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti sportivi.