(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 5
                          del 16 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
 
   La regione Molise, in attuazione delle finalita' e degli obiettivi
del Servizio sanitario  nazionale,  istituito  e  disciplinato  dalla
legge  n.  833  del  23  dicembre  1978,  provvede,  nel quadro della
programmazione sanitaria  regionale  alla  tutela  igienico-sanitaria
delle  attivita'  sportive  e  agli  altri  interventi  relativi alla
medicina dello sport al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
     a) prevenzione e correzione delle anomalie fisico-costituzionali
e organiche;
     b)  accertamento  della  idoneita'  alla pratica delle attivita'
motorie e sportive;
     c)  promozione  della educazione sanitaria relativa alla pratica
delle attivita' motorie e sportive quale strumento di idoneo sviluppo
psico-fisico   e   di  miglioramento  dello  stato  di  salute  della
popolazione;
     d)  tutela  e valutazione dello stato di salute degli atleti nel
corso  dello  svolgimento  delle   varie   attivita'   sportive   nel
territorio;
     e)  tutela  delle  condizioni  igienico-sanitarie degli impianti
sportivi.